La legge 24 dicembre 2003, n. 363
"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo" (Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2004), stabilisce le regole da
rispettare per praticare lo sci in condizioni di
sicurezza.
CASCO
É obbligatorio, a partire dal 1° gennaio
2005, per chi ha meno di 14 anni, nella pratica dello
sci alpino e dello snow-board.
VELOCITÁ
Deve essere tale da non costituire
pericolo per gli altri; in particolare deve essere
moderata nei tratti a visuale non libera, in caso di
scarsa visibilità, in prossimità di fabbricati,
ostacoli, incroci, biforcazioni, strettoie ed in
presenza di principianti
COMPORTAMENTO DURANTE LA DISCESA
Lo sciatore a monte deve evitare
collisioni o interferenze con lo sciatore a valle,
sorpassando soltanto se dispone di spazio e visibilità
sufficienti. Il sorpasso può essere effettuato sia a
monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, a
distanza tale da evitare intralci allo sciatore
sorpassato.
STAZIONAMENTO
Gli sciatori che sostano devono portarsi
sul bordo della pista, evitando in ogni caso di fermarsi
in passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in
luoghi privi di visibilità. In caso di incidenti gli
sciatori devono liberare tempestivamente la pista e
segnalare la presenza di un infortunato.
INCIDENTI
É fatto obbligo agli sciatori di
prestare la dovuta assistenza alle persone in difficoltà
o di comunicare immediatamente al gestore delle piste
l'avvenuto incidente. In caso di scontro tra sciatori si
presume, fino a prova contraria, che ognuno di essi
abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali
danni.
INCROCI
Negli incroci la precedenza va data a
chi proviene da destra, salvo che la segnaletica indichi
diversamente.
TRANSITO E RISALITA
É vietato percorrere a piedi le piste da
sci, salvo i casi di urgente necessità, nei quali ci si
deve tenere ai bordi delle piste. Anche la risalita
della pista con gli sci è ammessa soltanto in casi di
urgente necessità o previa autorizzazione del gestore e
deve avvenire ai bordi della pista e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
MEZZI MECCANICI
I mezzi meccanici per la manutenzione
delle piste possono accedervi solo fuori dell'orario di
apertura, salvo casi di necessità e urgenza. Gli
sciatori devono in ogni caso dare loro la precedenza e
consentirne la agevole circolazione.
SCI FUORI PISTA E SCI-ALPINISMO
Il concessionario e il gestore degli
impianti di risalita non sono responsabili di incidenti
che si verifichino nei percorsi fuori pista serviti
dagli impianti. Chi pratica lo sci-alpinismo deve
munirsi, se sussistono evidenti rischi di valanghe, di
appositi sistemi elettronici per garantire il rapido
soccorso.
La legge vale anche per coloro che
praticano lo snow-board. Le Regioni ed i Comuni
possono adottare ulteriori prescrizioni per la sicurezza
ed il migliore utilizzo di piste ed impianti.
Spetta alle Regioni determinare gli
importi delle sanzioni da un minimo di 20 € fino ad un
massimo di 250 €. La vigilanza è affidata alla Polizia
di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, nonchè ai Corpi di
Polizia locali.