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SICURI
IN PISTA
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La legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004), stabilisce le regole da rispettare per praticare lo sci in condizioni di sicurezza. CASCOÉ obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2005, per chi ha meno di 14 anni, nella pratica dello sci alpino e dello snow-board. VELOCITÁDeve essere tale da non costituire pericolo per gli altri; in particolare deve essere moderata nei tratti a visuale non libera, in caso di scarsa visibilità, in prossimità di fabbricati, ostacoli, incroci, biforcazioni, strettoie ed in presenza di principianti COMPORTAMENTO DURANTE LA DISCESALo sciatore a monte deve evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, sorpassando soltanto se dispone di spazio e visibilità sufficienti. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, a distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. STAZIONAMENTOGli sciatori che sostano devono portarsi sul bordo della pista, evitando in ogni caso di fermarsi in passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi privi di visibilità. In caso di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista e segnalare la presenza di un infortunato. INCIDENTIÉ fatto obbligo agli sciatori di prestare la dovuta assistenza alle persone in difficoltà o di comunicare immediatamente al gestore delle piste l'avvenuto incidente. In caso di scontro tra sciatori si presume, fino a prova contraria, che ognuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. INCROCINegli incroci la precedenza va data a chi proviene da destra, salvo che la segnaletica indichi diversamente. TRANSITO E RISALITAÉ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità, nei quali ci si deve tenere ai bordi delle piste. Anche la risalita della pista con gli sci è ammessa soltanto in casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore e deve avvenire ai bordi della pista e nel rispetto delle norme di sicurezza. MEZZI MECCANICII mezzi meccanici per la manutenzione delle piste possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo casi di necessità e urgenza. Gli sciatori devono in ogni caso dare loro la precedenza e consentirne la agevole circolazione. SCI FUORI PISTA E SCI-ALPINISMOIl concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili di incidenti che si verifichino nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti. Chi pratica lo sci-alpinismo deve munirsi, se sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire il rapido soccorso. La legge vale anche per coloro che praticano lo snow-board. Le Regioni ed i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per la sicurezza ed il migliore utilizzo di piste ed impianti. Spetta alle Regioni determinare gli importi delle sanzioni da un minimo di 20 € fino ad un massimo di 250 €. La vigilanza è affidata alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, nonchè ai Corpi di Polizia locali. |
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