Back STATUTO e REGOLAMENTO Back
WebCam
Gioca
MountainBike
Contatti
Teca
Eventi
Foto Istituzionali
Foto Soci
Esercitazioni

Rassegna Stampa
Manuale del Soccorritore
Profilo
Info-Video

- O.N.L.U.S.-

Via Frontignano, scn 62030 USSITA (MC)

Cod.Fisc. 90005710430  Part.Iva 01235120431

            Il Dott. Marco PEDA di Serrapetrona (MC) medico chirurgo primario radiologo all’ospedale civile B. Eustachio di San Severino Marche (MC), svolse dal 1962, anno in cui fu aperta al pubblico la prima seggiovia fino alla scomparsa (1988), tutti i giorni festivi e prefestivi, il servizio sanitario volontario sulle piste da sci di Frontignano di Ussita (MC).

             Alpinista di grande valore, pioniere degli sci sui Monti Sibillini, era legato da grande affetto alla valle di Ussita ed anche da vincoli di parentela.

            Tanti furono gli sciatori che fruirono delle sue cure, sempre altamente qualificate e completamente gratuite, moltissimi i valligiani che ebbero modo di conoscerlo; in essi ancora vivissimo è il ricordo della spiccata personalità, delle doti umane, della forte carica di simpatia, dell’innato senso dell’amicizia.

             Ora che alcuni giovani valligiani hanno deciso di dare vita ad una Associazione per il Soccorso ed il Pattugliamento delle Piste da Sci, unanimemente e con slancio è stata raccolta la proposta di intitolare l’iniziativa, quale tangibile segno di gratitudine, alla memoria del DOTT. MARCO PEDA.

 STATUTO

 ART. 1 - Si è costituita presso l’HOTEL USSITA in Piazza dei Cavallari ad Ussita “L’Associazione Soccorritori e Pattugliatori Piste da Sci  “MARCO PEDA” (A.S.P.P.S.U.).

L’Associazione effettuerà attività di previsione, prevenzione e soccorso nel territorio nazionale e in particolare nell’ambito del Parco dei SIBILLINI.

 ART.  2  -  L’ A.S.P.P.S.U. si propone:

a) di  vigilare  sulla  sicurezza  delle  piste  da  sci  nella  stagione invernale,

     cercando di prevenire incidenti e di intervenire in caso di infortunio;

            b) di svolgere attività di prevenzione di incendi boschivi;

            c) di intervenire in caso di incidenti a persone provocate da valanghe;

            d) di svolgere attività di Protezione Civile nell’ ambito nazionale.

 ART.  3  - L’A.S.P.P.S.U. è di natura apolitica, apartitica e non ha fini di lucro anche indiretto. Non è prevista la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’A.S.P.P.S.U. salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’A.S.P.P.S.U. opera esclusivamente per fini di solidarietà, ha autonomia amministrativa ed economica.

ART.  4  - I soci appartenenti all’ A.S.P.P.S.U. sono volontari, in quanto tali la loro opera di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la stessa.

 ART. 5  -  L’ A.S.P.P.S.U. si riserva di assumere lavoratori dipendenti, e/o di usufruire di prestazioni di lavoratori autonomi.

Essa collaborerà con strutture volontarie della Protezione Civile, Enti Pubblici e Forze di Pubblica Sicurezza.

 ART. 6  -  L’ A.S.P.P.S.U. si potrà affiliare a Federazioni e/o Associazioni con scopi umanitari; analogamente potrà accettare affiliazioni.

 ART.  7  - La qualifica di socio si acquisisce con l’accettazione da parte del C.D. della domanda di adesione, che deve essere presentata, oltre che dal richiedente, anche da due Soci con anzianità di affiliazione di almeno due anni. La qualifica di Socio Soccorritore è rilasciata dalla Commissione Giudicante (art. 16 comma 2 del presente Statuto).

Visto il compito delicato che i soci sono tenuti a svolgere, viene stabilita, per il richiedente, l’età minima di anni 21 (ventuno).

Il socio, con il solo atto di adesione all’Associazione, accetta insindacabilmente il presente Statuto ed il Regolamento sociale.

 ART.  8  - La qualifica di socio si perde:

            a) per dimissione;

            b) per espulsione;

L’ultimo provvedimento può essere preso nei confronti del socio che si comporti in contrasto con gli scopi dell’Associazione, con la buona educazione professionale e nei casi in cui il C.D. lo ritenga persona non più gradita.

 ART.  9  - Sono organi dell’ A.S.P.P.S.U.:

            a) l’assemblea dei Soci;

            b) il consiglio direttivo (C.D.);

            c) il Presidente;

 ART.  10  - L’Assemblea si compone di tutti i soci che sono in regola con la quota di associazione ed ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

 ART.  11  - L’Assemblea ordinaria, come quella straordinaria, è convocata dal C.D. tramite lettera ordinaria spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata; essa sarà indetta almeno una volta l’anno nella sede sociale o altrove per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti, l’Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza assoluta degli iscritti.

L’Assemblea ordinaria:

            a) approva il bilancio;

b) provvede all’elezione dei membri del C.D.. Può essere eletto consigliere chiunque  abbia

la qualifica di Socio di questa Associazione da almeno un anno dalla nomina;

c) nomina un Direttore di Soccorso, i cui compiti sono previsti dal regolamento, il quale, su

    richiesta, può partecipare alle riunioni del C.D. con funzioni consultive; dura in carica tre

    anni ed è rieleggibile;

            d) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale.

 L’Assemblea straordinaria:

            a)  delibera su ogni questione istituzionale;

            b)  delibera su eventuali modifiche dello Statuto;

            c)  delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

 ART. 12 -  Il Presidente dell’Assemblea ordinaria e straordinaria viene eletto dall’Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

 ART.  13  -  L’Assemblea ordinaria è valida quando, in seconda convocazione,  sia presente o rappresentato 1/3 dei soci. L’Assemblea straordinaria è valida quando, in seconda convocazione, sia presente o rappresentata la metà più 1 dei soci.

 ART.  14  - L’Assemblea può essere richiesta:

            a)  dai 2/3 del C.D.;

            b)  da 1/4 dei soci.

 ART.  15 -  Il C.D. è formato da cinque membri nominati dall’Assemblea ordinaria che elegge cinque consiglieri.

Alla prima riunione del C.D., al primo punto all’ordine del giorno, il C.D. stesso eleggerà al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, e un Segretario.

 ART.  16  -  I compiti del C.D. sono:

            a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

            b) preparare il bilancio;

            c) provvedere all’amministrazione dell’Associazione e del suo patrimonio;

d) decidere  sull’accoglimento  di  eventuali  domande   di  adesione all’Associazione e

    accettare le dimissioni dei soci;

            e) decidere su eventuali radiazioni dei soci;

f ) decidere su eventuali rimborsi spese sostenute dai soci per la loro attività (carburante, sci,

     tute da sci e quant’altro possa essere impiegato).

            g) creare un’apposita Commissione Giudicante (C.G.) per l’ammissione dei Soci Soccorrito-

                ri e Pattugliatori.

Tale Commissione Giudicante sarà formata da un maestro di sci FISI, da un medico chirurgo, da un esperto in tecnica di soccorso, dal Presidente dell’Associazione “MARCO PEDA” e da un altro Socio Soccorritore o Pattugliatore. la C.G. esprimerà un proprio parere inappellabile per il conferimento di operatività del socio. La C.G. verrà nominata di volta in volta.

 ART  17  - Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno una volta l’anno; Inoltre dovrà essere convocato ogni qualvolta venga richiesto da almeno due componenti del C.D..

 ART.  18  -  Il C.D. delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti dei soci presenti. In caso di parità prevale la mozione del Presidente.

Il Consigliere che per due volte, senza giustificato motivo, diserta la riunione, viene considerato decaduto dalla carica.

Tutte le sanzioni deliberate dal C.D. devono essere immediatamente comunicate al diretto interessato.

 ART.  19  -  Il Presidente ha firma sociale e rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione, presiede le riunioni del C.D. e vigila affinché vengano attuate le delibere. In caso di assenza il Presidente è sostituito dal suo Vice al quale può delegare in tutto o parte dei suoi poteri.

 ART.  20  -  Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale.

 ART.  21  -  Il C.D. dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La cariche sociali sono gratuite.

 ART.  22  -  Le entrate dell’Associazione sono costituite:

            a) da donazioni e/o contributi versati dai soci o terzi;

            b) da quote sociali di tesseramento;

            c) da rimborsi derivati da convenzioni con terzi.

 ART. 23 - Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte. Le quote non sono rivalutabili.

 ART. 24 - In caso di scioglimento della A.S.P.P.S.U. tutti i beni in suo possesso saranno devoluti ad altro Ente con uguali finalità.

 ART.  25  -  Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

 Ussita, li 25 novembre 2000

 REGOLAMENTO

Art. 1 – I membri dell’Associazione Soccorritori e Pattugliatori Piste da Sci “Marco Peda” svolgono i servizi di soccorso in maniera volontaria e senza scopo di lucro.

Sarà compito del Consiglio Direttivo (CD) stabilire solo eventuali rimborsi spese per i soci.

 Socio Soccorritore:

 Art. 2 – Il socio soccorritore, visto il particolare impegno fisico che è richiesto per l’attività di Soccorso sulle Piste da Sci, dovrà presentare un certificato di stato di buona salute e di non controindicazione alla pratica di attività sportiva non agonistica.

In alternativa sarà sottoposto a visita medica specialistica che dovrà accertare le condizioni fisiche idonee alla pratica dello sci e di tale attività.

 Art. 4 – Si acquisisce la qualifica di socio soccorritore solamente dopo aver superato apposito corso di formazione teorico-pratico ed eventuale esame finale di idoneità.

 Art. 3 – Il socio soccorritore dovrà possedere, oltre ai requisiti dell’art. 2, particolari caratteristiche psico-attitudinali da riscontrare durante il corso.

 Art. 5 – Il socio soccorritore ogni anno dovrà:

·        partecipare ad un numero sufficiente di corsi di aggiornamento che verranno organizzati ogni anno per raggiungere il punteggio richiesto dal CD atto a riconfermare le proprie capacità tecnico-operative;

·        aver accumulato un punteggio pari a 30. 

 Art. 6 – Il socio soccorritore, per ogni giorno (almeno 8 ore) di servizio effettuato, accumulerà un punteggio pari a 2 (due) ed altrettanti per ogni corso di aggiornamento svolto.

 

Art. 7 – Il socio soccorritore, con almeno cinque anni di attività continuativa e 160 punti accumulati in questi anni, potrà richiedere al Direttore del Soccorso di accedere al corso per istruttori che si svolgerà secondo una periodicità stabilità dal CD. 

Art. 8 – Il socio soccorritore che avrà superato il corso per istruttori, potrà fregiarsi del riconoscimento. 

Art. 9 – Il socio soccorritore, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà comunicare per iscritto al Direttore del Soccorso la disponibilità per la stagione invernale successiva. 

Art. 10 – Il socio soccorritore in servizio, indossando la divisa sociale e già operativo, dovrà presentarsi al leader di giornata 15 minuti prima dell’ora di apertura al pubblico degli impianti, firmando la presenza sull’apposito registro. Tale servizio sarà svolto in maniera continuativa dall’apertura alla chiusura. Prenderà in consegna una radiotrasmittente, ne risponderà in prima persona per eventuali mancanze, danni e cattivo uso sia materiale sia linguistico.

Art. 11 – Il Direttore di Soccorso, nominato dall’Assemblea in sede ordinaria, svolge le seguenti mansioni:

·        stipula le turnazioni;

·        nomina i Vicedirettori, uno per ogni stazione sciistica, ai quali delegare i compiti;

·        si occupa di organizzare i corsi di aggiornamento e le esercitazioni;

·        in  caso di assenza del Presidente dell’Associazione, mantiene  i contatti  con  i gestori degli  impianti  per  risolvere  eventuali  problemi  che  sorgessero  durante la stagione invernale;

·        propone al C.D. di sospendere o espellere qualsiasi socio;

·        su richiesta sua o del C.D., partecipa alle riunioni del C.D. con poteri consultivi;

·        comunica al C.D. i nominativi degli aspiranti Istruttori;

·        nomina i leader di giornata.

Art. 11 – Il Leader di giornata nominato dal direttore di soccorso o suo delegato, ha le seguenti mansioni:

o       intrattiene rapporti con la “segreteria impianti”, per la gestione delle chiamate di soccorso, e con le Forze dell’Ordine

o       avverte il 118 provinciale per l’inizio e la fine del servizio;

o       interagisce con il 118 provinciale in caso di chiamata di soccorso;

o       alla fine del servizio annota sull’apposito registro le consegne per il collega del giorno successivo;

o       è il responsabile giornaliero dell’utilizzo della motoslitta e di tutti i materiali;

o       dispone giornalmente i soci soccorritori nelle varie piste per una corretta e funzionale attività di soccorso.

 

Art. 12 – Il socio soccorritore è obbligato a rispettare la turnazione; per una eventuale sostituzione dovrà provvedere personalmente avvertendo il Direttore di Soccorso o chi per lui. 

Art. 13 – L’Associazione metterà a disposizione dei propri soci il materiale necessario per eseguire interventi o servizi. Tale materiale rimarrà in ogni caso di proprietà dell’Associazione ed il C.D. potrà revocarne l’uso in qualsiasi istante senza darne giustificato motivo. 

Art. 14 – In caso di smarrimento o deterioramento del materiale affidato ai soci, essi saranno tenuti a risarcire l’Associazione della somma equivalente. 

Art. 15 – Per quanto riguarda in maniera specifica il servizio di soccorso effettuato lungo le piste da sci di “Frontignano di Ussita”, nelle giornate feriali, sempre che la copertura del manto nevoso lo consenta, la chiusura delle piste avverrà con il seguente itinerario: area sottostante seggiovia Cornaccione, Canalone, stradone di collegamento con le Saliere, sottoseggiovia Ginepro fino a vista stazione intermedia, per rientrare poi alla partenza seggiovia Saliere.

Art. 16 – Nel corso della ricognizione finale, che si svolgerà 10 minuti dopo la chiusura degli impianti, i soci  soccorritori trasporteranno un toboga dalla stazione d'arrivo più a monte a quella di partenza più a valle, al fine di garantire assistenza anche ad impianti chiusi. Qualora durante tale ricognizione fossero incontrate persone, anche non sciatori, che si rifiutassero di scendere a valle, il Socio, non avendo l’autorità per agire forzosamente verso queste persone, ne darà comunicazione attraverso la “segreteria di smistamento chiamate di soccorso” alla più vicina Caserma dei Carabinieri. 

Art. 17 – Durante il servizio di soccorso, il Socio dovrà:

·        evitare di sostare a lungo alle partenze degli impianti;

·        pattugliare le piste da sci;

·        evitare di  creare  discussioni  con  il  pubblico, con gli addetti agli impianti  e,  se  necessario,  richiedere  via  radio l’intervento della Forza Pubblica. 

Art. 18 – Il socio soccorritore fuori servizio, non potrà indossare la divisa sociale, non potrà utilizzare corsie preferenziali per l’accesso agli impianti di risalita e in ogni caso tutti i soci non potranno indurne l’uso a terze persone. 

Art. 19 – Il socio, nel caso in cui gli impianti debbano essere evacuati per motivi di emergenza, dovrà collaborare al fine di garantire assistenza a sciatori e non, che ne abbiano necessità.

 

Socio Pattugliatore:

 

Art. 20 – Alla qualifica di socio pattugliatore può accedere solamente il socio soccorritore con almeno cinque anni di attività continuativa e dopo aver frequentato e superato gli appositi corsi di soccorso in valanga.  

Art. 21 – – Il socio Pattugliatore ogni anno dovrà:

·        partecipare ad un numero sufficiente di corsi di aggiornamento che verranno organizzati ogni anno per raggiungere il punteggio richiesto dal CD atto a riconfermare le proprie capacità tecnico-operative;

·        aver accumulato un punteggio pari a 40. 

 Art. 22 – Il socio soccorritore, per ogni giorno (almeno 8 ore) di servizio effettuato, accumulerà un punteggio pari a 2 (due) ed altrettanti per ogni corso di aggiornamento svolto.

 

Art. 23 – Il socio soccorritore, avendo i requisiti per fregiarsi della qualifica di Socio Pattugliatore, potrà richiedere al Direttore di Soccorso di accedere al relativo corso di idoneità. 

Art. 24 – L’istruttore dei soci soccorritori che, con almeno tre anni di anzianità in tale ruolo ovvero su richiesta che verrà approvata dal CD., acquisisce naturalmente la qualifica di socio pattugliatore.  

Art. 25 – Il socio pattugliatore è obbligato a dare la propria reperibilità al direttore di Soccorso per una eventuale emergenza naturale. 

Socio Vigilante: 

Art. 25 – Il socio vigilante fa parte del gruppo di protezione civile; svolge  attività  di  prevenzione  e  sorveglianza  relativa ad incendi boschivi. 

Art. 26 – Si acquisisce la qualifica di socio vigilante dopo aver superato apposito corso di formazione teorico-pratico ed eventuale esame finale di idoneità.

 

Art. 27 – Il socio vigilante è obbligato a dare la propria reperibilità al Direttore di Soccorso per una eventuale emergenza di Protezione Civile.

 

Art. 28 – Il socio vigilante ogni anno dovrà:

·        partecipare ad un numero sufficiente di corsi di aggiornamento che verranno organizzati ogni anno per raggiungere il punteggio richiesto dal CD atto a riconfermare le proprie capacità tecnico-operative;

·        aver accumulato un punteggio pari a 30.

 

 Art. 29 – Il socio vigilante, per ogni giorno (almeno 8 ore) di servizio effettuato, accumulerà un punteggio pari a 2 (due) ed altrettanti per ogni corso di aggiornamento svolto. 

Art. 30 – Il socio vigilante dovrà annualmente comunicare, per scritto, al Direttore del Soccorso la disponibilità per l’antincendio boschivo. 

Art. 31 – La qualifica di socio vigilante è compatibile con le altre.  

Socio Ordinario:                                                                                                                     

Art. 32 - Richiede di  entrare a  far parte della suddetta Associazione, ma non svolge alcun tipo di attività operativa.

Back